Montascale

Ai sensi del D.P.R. 214/2010 viene definito ascensore un “apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale e’ superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:

  1. di persone,
  2. di persone e cose,
  3. soltanto di cose […]”

Pertanto, essendo il montascale un impianto di sollevamento, cliente in tale nuova definizione è soggetto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 214/2010, alla comunicazione di messa in servizio da parte del proprietario o del suo legale rappresentante al Comune territorialmente competente che ne cura l’immatricolazione, entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità e deve contenere le informazioni principali, tra cui:        

  • l’indirizzo ove è installato;
  • le caratteristiche dell’impianto;
  • il nominativo dell’installatore;
  • il nominativo del Soggetto incaricato dell’effettuazione delle verifiche periodiche sull’impianto ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 162/99.

L’impianto, a seguito dell’assegnazione del numero di matricola, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 162/99, dovrà essere sottoposto a:

  • verifiche periodiche ogni due anni da parte di Organismi Notificati dal Ministero dello Sviluppo Economico ed accreditati dall’Ente Unico di Accreditamento Accredia;
  • regolari manutenzioni almeno semestrali da parte della ditta di manutenzione autorizzata e munita di certificato di abilitazione.

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