Presenza Amianto negli stabili in scadenza il 30 maggio 2013

Vi ricordiamo che quest’anno scade il termine triennale per  il controllo dei materiali  contenenti amianto ai sensi del D.M. 6/9/94 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma3, e dell’art. 12, comma 2 della Legge 27 marzo 1992 N. 257 relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto” .

Pertanto, come impone l’Art. 4,  è necessario effettuare un sopraluogo finalizzato al possibile rinvenimento di manufatti contenenti amianto ed al momento in cui venisse rilevata la presenza dei materiali contenenti amianto in un edificio è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. A tal fine è necessaria la nomina di  una figura tecnica responsabile in grado di assicurare che si mantengano in buone condizioni i materiali stessi. Inoltre, il tecnico responsabile, dovrà ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R. N. 105 del 20/12/1996 (Piano Regione Liguria Amianto),  D.G.R. N. 42 del 21/01/2000 e D.G.R. N. 155 del 09/02/2001, entro il 30 maggio 2013, con la presentazione delle SCHEDE DI AUTONOTIFICA alla ASL competente corredate di relazione tecnica relativa allo stato dei materiali contenenti amianto.

Per ulteriori delucidazioni in merito i nostri uffici sono a Vostra disposizione.

I commenti sono chiusi.