Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8

In Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2015, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.

 

Il provvedimento apporta delle integrazioni al Decreto 162 del 1999 (modificato da decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214) al fine di adeguarne l’applicazione della Direttiva 1995, 95/16/CERavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e rispondere alla costituzione in mora emessa dalla Commissione europea il 21 novembre 2011.

Si ribadisce l’operatività degli Organismi di Certificazione ed Ispezione notificati dalla Commissione Europea e da Accredia, come Tecnica Srl, ed il ruolo dagli stessi assunti per il “collaudo dei nuovi impianti”  – Certificazione – precedente alla messa in servizio in ambito sia privato e sia pubblico – e per le verifiche periodiche successive.

Specificatamente viene introdotto l’Art. 17-bis. (Accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in deroga) dello stesso Regolamento, relativamente agli altri mezzi alternativi appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell’installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, che si esplica operativamente attraverso un accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell’allegato I dello stesso DPR N. 8 del 19/01/2015 ed è operativamente realizzabile con queste modalità:

a) in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello sviluppo economico corredata da specifica certificazione, rilasciata da un Organismo Accreditato e Notificato, in merito all’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento;

b) quando lo stesso è necessario per edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante preventivo accordo rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico entro il termine previsto dalla specifica voce dell’allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272.
Gli Organismi Notificati sono tenuti a trasmettere semestralmente al Ministero dello Sviluppo Economico l’elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art. 17 del DPR N. 8 del 19/01/2015 corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate.
La documentazione da presentare all’Organismo Notificato, ai fini della certificazione di cui all’articolo 17-bis, comma 1, lettera a)1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, introdotto dal comma 1, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, ai fini della deroga di cui all’articolo 17-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto, sarà stabilita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di natura non regolamentare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8.

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