Verifiche attrezzature di lavoro – Art. 71 D.Lgs. 81/08

IL CONTESTO NORMATIVO

L’articolo 71 del Decreto Legislativo 81/2008 obbliga il datore di lavoro a sottoporre le attrezzature di lavoro, indicate nell’ Allegato VII, a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 

Le attrezzature di lavoro vengono suddivise in 3 macro-categorie:

  • SC – Sollevamento Cose (gru a torre, gru su autocarro, autogru, gru a struttura limitata, gru a ponte e a portale, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, idroestrattori)
  • SP – Sollevamento Persone (piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonna, ascensori e montacarichi da cantiere, carri raccogli frutta, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili, ponti sospesi)
  • GVR – Attrezzature a pressione (generatori di vapore, recipienti di gas e vapore)

Il DM 11/04/2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, definisce :

  • VERIFICA PERIODICA: Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
  • PRIMA VERIFICA PERIODICA: E’ la prima della verifiche periodiche e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro.

Per lo svolgimento delle verifiche periodiche successive alla prima il datore di lavoro può rivolgersi direttamente in prima istanza al Soggetto Abilitato; mentre per l’esecuzione della prima verifica periodica il datore di lavoro deve presentare richiesta esclusivamente all’INAIL indicando comunque il Soggetto Abilitato che interverrà se entro 45gg la richiesta non venga evasa dell’Ente Pubblico.

TECNICA SRL in qualità di Soggetto Abilitato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può effettuare, in tutta la Regione Liguria, sia le verifiche periodiche oltre che le prime verifiche periodiche di tutte e 3 le categorie di attrezzature: SC, SP, GVR.

 

COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO ?

  •  Attrezzatura nuova e/o non immatricolata

Nel caso di acquisto di un’attrezzatura di lavoro rientrante nell’elenco di cui all’Allegato VII del D.Lgs 81/08 il datore di lavoro deve comunicare all’ufficio INAIL competente territorialmente la messa in servizio della stessa, allegando la Dichiarazione CE di Conformità della macchina: una volta ricevuta la domanda INAIL comunicherà al datore di lavoro il numero di matricola assegnato. Successivamente, secondo le periodicità indicate dall’Allegato VII, il datore di lavoro dovrà richiedere ad INAIL ( indicando già il Soggetto Abilitato che interverrà se entro 45gg la richiesta non venga evasa dell’Ente Pubblico) la prima verifica periodica a seguito della quale verrà rilasciata anche la scheda tecnica.

Nel caso di: ascensori/montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico ed idroestrattori, messi in servizio prima dell’entrata in vigore del D.M. 11/04/2011 (23 maggio 2012), la richiesta di prima verifica assolve anche la richiesta di immatricolazione.

  •  Attrezzatura già immatricolata

Nel caso l’attrezzatura risulti già in possesso del numero di matricola INAIL/ISPESL e della scheda tecnica o del libretto, il datore di lavoro secondo le periodicità indicate dall’Allegato VII dovrà richiedere al Soggetto Abilitato l’esecuzione della verifica periodica successiva.

Anche nel caso in cui l’attrezzatura risulti essere già stata verificata in passato da ASL o ARPAL il datore di lavoro può richiedere al Soggetto Abilitato l’esecuzione della verifica periodica successiva.

Nell’eventualità in cui l’attrezzatura risulti in possesso del solo numero di matricola INAIL/ISPESL e non della scheda tecnica/libretto il datore di lavoro dovrà inviare ad INAIL la richiesta per l’esecuzione della prima verifica periodica ( indicando già il Soggetto Abilitato che interverrà se entro 45gg la richiesta non venga evasa dell’Ente Pubblico)

  •  Attrezzature messe in esercizio da oltre 20 anni

Nel caso in cui l’attrezzatura risulti essere in esercizio da oltre 20 anni il datore di lavoro dovrà sottoporre la stessa ad un’indagine supplementare finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali; la presenza di tale attestazione è necessaria ed obbligatoria al fine dell’esecuzione della verifica periodica nel caso di gru mobili, gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato.

 

ELENCO ATTREZZATURE DA SOTTOPORRE A VERIFICA

Gruppo SP – Sollevamento persone

Gruppo SC – Sollevamento cose

Gruppo GVR – Gas Vapore Riscaldamento

CHIAMACI AL NUMERO 0184506492 O SCRIVI A info@tecnicasrl.net

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