DIRETTIVA ASCENSORI 2014/33/UE

A partire dal 20 aprile 2016 è entrata in vigore la Direttiva 2014/33/UE abrogando la Direttiva 95/16/CE.

La nuova Direttiva, oltre a prevedere novità in materia di sorveglianza del mercato, di sanzioni ed allineandosi ai testi delle altre direttive comunitarie di prodotto, non sono state apportate sostanziali modifiche rispetto alla precedente direttiva. Vengono invece introdotte nuove figure definendone i compiti e gli obblighi, in particolare:

  • rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;
  • importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un Paese terzo;
  • distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;
  • specifica tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare;
  • accreditamento: accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n.765/2008;
  • organismo nazionale di accreditamento: organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
  • valutazione della conformità: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori;
  • organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
  • richiamo: in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a ottenere lo smantellamento e lo smaltimento in sicurezza di un ascensore; in relazione a un componente di sicurezza per ascensori qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di sicurezza per ascensori che è già stato messo a disposizione dell’installatore o dell’utilizzatore finale;
  • ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori nella catena di approvvigionamento;
  • normativa di armonizzazione dell’Unione: la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
  • marcatura CE: una marcatura mediante la quale l’installatore o il fabbricante indica che l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.

Pertanto a partire da tale data tutti gli ascensori ed i componenti di sicurezza che saranno immessi sul mercato saranno soggetti agli obblighi previsti dalla nuova Direttiva.

In particolare il Capo IV della Direttiva 2014/33/UE riguarda la “Notifica degli Organismi di valutazione della conformità” che in qualità di Organismi terzi valutano la conformità a norma del prodotto ai sensi della presente direttiva.

Il Capo V  della Direttiva 2014/33/UE riguarda invece la “Vigilanza del mercato dell’unione, controlli sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell’unione e procedura di salvaguardia dell’unione” ove vengono esplicitati i concetti riguardanti la Vigilanza del mercato dell’Unione e i controlli sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell’Unione.

Le procedure di valutazione della conformità non vengono stravolte ma cambiano gli allegati di riferimento, ovvero Tecnica S.r.l. potrà emettere Certificazioni ai sensi dell’Allegato V – Esame finale (ex Allegato VI) ed ai sensi dell’Allegato VIII – Verifica di un unico prodotto (Modulo G) (ex Allegato X).

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